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13 Luglio 2010
Agenzia del Territorio: Identificazione catastale, planimetrie e dichiarazione nei trasferimenti di immobili
L'Agenzia del Territorio con la Circolare n. 2/2010 prot. n. 36607 del 9/7/2010 recante "Attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Articolo 19, comma 14 - prime indicazioni", precisa che l'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiunge il comma 1-bis all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Il comma l-bis, di nuova introduzione, è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro: nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto di dette unita immobiliari (coerenza "oggettiva"). Nella seconda parte, viene, invece, prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza "soggettiva").
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
1. Le nuove disposizioni: profili inerenti la pubblicità immobiliare
2. Quadro di riferimento "catastale"
3. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (prima parte) - Coerenza oggettiva
4. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (prima parte) - Coerenza soggettiva
Nel terzo paragrafo vengono trattati dettagliatamente:
l'unità immobiliare urbana
l'obbligo di indicazione degli identificativi catastali
l'obbligo di indicazione del riferimento alle planimetrie depositate in catasto
conformità delle planimetrie depositate in catasto
variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Fonte: "Lavoripubblici.it".
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