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23 Febbraio 2010
Detrazione del 36%. Parere dell'Agenzia delle Entrate sui lavori sulle parti condominiali
L’Ance spiega che per i lavori condominiali, la detrazione del 36% si applica su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall'articolo 1117, comma 1,
n. 1-2-3 del codice civile, e non solo, come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni, per gli interventi rientranti nel numero 1 del suddetto articolo 1117.
Questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Parere Prot. n..2010/8934) che supera in tal modo il precedente orientamento (cfr. R.M. n.84/2007) che limitava l'applicazione dei benefici fiscali solo agli interventi eseguiti sul suolo su cui sorge l'edifico, sulle fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di ingresso.
Gli obiettivi delle agevolazioni fiscali, precisa l'Agenzia, come risulta anche nel Decreto 41/1998 di attuazione delle suddette disposizioni, risultano quelli di incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, facendo emergere base imponibile fiscale dal contrasto di interessi tra consumatore finale (committente i lavori) e impresa esecutrice degli stessi.
Pertanto la detrazione deve intendersi riconosciuta per tutti gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali come definite dal citato articolo 1117 del codice civile.
Secondo l’Ance, l'Agenzia delle Entrate supera il dettato normativo ponendo a fondamento dell'interpretazione l'intento del legislatore che, come č noto, č quello di combattere il sommerso nel settore delle manutenzioni edilizie. In tal senso, l’Ance auspica che si tratti dell'inizio di una nuova tendenza dell'Agenzia a fornire interpretazioni che consentano di superare le contraddizioni della normativa fiscale. Fonte:"Newspages.it".
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