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16 Febbraio 2010

La guida all’acquisto sicuro

Altroconsumo spiega che la legge 122/05 tutela chi investe denaro nella costruzione della casa in caso di fallimento del costruttore. Il costruttore deve prestare garanzia La tutela è realizzata, innanzitutto, attraverso la previsione dell'obbligo, per il costruttore, di ottenere una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme versate dall'acquirente prima dell'acquisto definitivo dell'immobile. La norma prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico del costruttore, del notaio e delle banche, che tutelano le diverse fasi dell'acquisto. A partire dal contenuto del contratto preliminare, che deve riportare una serie di elementi a garanzia dell'acquirente, continuando con l'impegno del notaio a stipulare il rogito solo dopo la cancellazione delle ipoteche non volute dall'acquirente, e del frazionamento del mutuo, o ancora, prevedendo l'obbligo per il costruttore di rilasciare una polizza assicurativa per gravi difetti dell'abitazione. Ulteriore tutela si trova nella possibilità di evitare la revocatoria fallimentare e nel diritto di prelazione per riacquistare l'immobile messo all'asta. Più informazione Purtroppo la norma è poco conosciuta dai consumatori e poco applicata dai costruttori, molti dei quali ignorano l'esistenza dell'obbligo fideiussorio o si rifiutano esplicitamente di darvi adempimento. In alcuni casi i costruttori chiedono agli acquirenti dichiarazioni, illecite, di rinuncia alla fideiussione, oppure, propongono all'acquirente la possibilità di spuntare un prezzo più basso per l'immobile rinunciando alla fideiussione. Fonte:"Newspages.it".

 

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